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Sez. 4, Sentenza n. 375 del 07/02/1996 Cc. (dep. 14/05/1996) Rv. 204588 - 01

Impugnazioni - Interesse ad impugnare | Sentenza di applicazione della pena - Dichiarazione di colpevolezza dell'imputato - Ricorso per cassazione proposto dal pervenuto per dolersi di ciò e per chiedere la correzione della formula erroneamente adottata - Interesse ad impugnare - Mancanza - Decisione in ordine alla richiesta di correzione dell'errore - Potere del giudice del gravame - Esclusione - Trasmissione degli atti al giudice che ha pronunciato il provvedimento errato.
Stato
decisa il 1996-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204588-01

Impugnazioni - Interesse ad impugnare

È inammissibile per mancanza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per dolersi del fatto che il giudice, nell'applicargli la pena richiesta, lo aveva dichiarato colpevole del reato ascritto e per chiedere la correzione dell'errore. Per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, invero, il giudice del gravame è privo di poteri anche in ordine alla richiesta di correzione della formula adottata in modo erroneo, in virtù dell'art. 130, comma primo, cod. proc. pen.. Ai fini siffatti, pertanto, gli atti devono essere trasmessi al giudice che ha pronunciato il provvedimento errato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)