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Sez. 6, Sentenza n. 3845 del 16/12/1996 Cc. (dep. 28/04/1997) Rv. 208107 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Possibilità di far rilevare l'errore - Interesse analogo all'interesse a impugnare - Necessità - Esclusione - Fattispecie in caso di indicazione su un modulo a stampa, in via alternativa, dell'archiviazione per infondatezza della notizia di reato e di quella per essere ignoti gli autori senza che il Gip barrasse quella da escludere.
Stato
decisa il 1996-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208107-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

LA richiesta di correzione dell'errore materiale non costituisce una forma di impugnazione. Perciò per essere legittimati a richiederla non è necessario avervi interesse, tanto che la corte può procedervi in ogni caso d'ufficio. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato l'ordinanza con la quale la correzione era stata rifiutata e ha disposto che si procedesse ad eliminare, nel modulo a stampa utilizzato per disporre una archiviazione per infondatezza della notizia di reato, il riferimento all'art. 411 contenuto in via alternativa nello stesso modulo, utilizzabile anche per l'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, e non barrato dal Gip competente)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)