Sez. 1, Sentenza n. 3851 del 02/12/1969 (Rv. 344183 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - PAGAMENTO DI DEBITO IPOTECARIO SCADUTO ED ESIGIBILE ESEGUITO DA UN TERZO COL PREZZO DELLA VENDITA DELL'IMMOBILE IPOTECATO - REVOCABILITA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - PAGAMENTO DI DEBITO IPOTECARIO SCADUTO ED ESIGIBILE ESEGUITO DA UN TERZO COL PREZZO DELLA VENDITA DELL'IMMOBILE IPOTECATO - REVOCABILITA - ESCLUSIONE.*
Il pagamento di un debito ipotecario, scaduto ed esigibile, effettuato in periodo sospetto, sia pure materialmente da un terzo, col prezzo di una vera e legittima vendita dell'immobile ipotecato, della quale non e stata chiesta ed ottenuta la revoca, costituisce Estinzione con mezzo diretto e normale del debito garantito dal bene venduto e, quindi, non rientra nell'ipotesi dell'art 67, n 2, della legge fallimentare. (V 2180-69, massima n 341505).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)