Sez. 1, Sentenza n. 21272 del 20/10/2015 (Rv. 637411 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamento effettuato da un terzo con il denaro di una vendita non oggetto di revoca - Applicabilità dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Il pagamento di un debito scaduto ed esigibile, effettuato da un terzo, in periodo sospetto, utilizzando il denaro proveniente da una vendita immobiliare di cui non sia stata chiesta ed ottenuta la revoca, costituisce estinzione con mezzo diretto e normale del debito, sicché non rientra nella previsione dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)