Sez. 5 - , Sentenza n. 24299 del 03/11/2020 (Rv. 659490 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Provvedimento di attribuzione o modificazione di rendita catastale – Soggetti nei cui confronti rilevano – Intestatari della relativa partita – Conseguenze – Legittimazione all’impugnazione – Mancata coincidenza col soggetto passivo dell’imposta – Irrilevanza
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
I provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dall'art. 74 della l. n. 342 del 2000, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di quest'ultimi ai fini della decorrenza della relativa efficacia; pertanto, legittimato alla loro impugnazione è esclusivamente l'intestatario della partita, ne´ a diversa conclusione puo` condurre il rilievo che in determinate circostanze, espressamente previste dall'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 504 del 1992, tale soggetto non coincida con il soggetto passivo dell'imposta, atteso che quest'ultimo ha un interesse temporaneo e di mero fatto a contestare il classamento e l'attribuzione della rendita sulla cui base viene calcolata l'ICI.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)