Sez. 5 - , Ordinanza n. 31173 del 21/10/2022 (Rv. 666089 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE IMU | Fabbricato concesso in locazione finanziaria - Avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale - Legittimazione all'impugnazione - Utilizzatore - Insussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE IMU
In tema di IMU su immobili concessi in locazione finanziaria, l'avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale deve essere notificato al solo concedente, in qualità di proprietario del fabbricato e intestatario al catasto, e non all'utilizzatore, il quale, pur essendo soggetto passivo dell'imposta in costanza del rapporto contrattuale, è privo di legittimazione ad impugnare tale avviso, avendo solo un interesse temporaneo e di mero fatto alla sua contestazione.
Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8 com. 1, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)