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Sez. 3 - , Sentenza n. 10402 del 27/04/2017 (Rv. 644013 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE | Deduzione di falsità di atti del procedimento di merito - Querela di falso in via principale - Necessità - Rimedio avverso la sentenza fondata sulla falsità successivamente accertata - Revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c. - Riferibilità anche alla relata di notificazione di un atto processuale - Sussistenza - Fondamento e condizioni.
Stato
decisa il 2017-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644013-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE

Nel giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale, atteso che l'impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c. costituisce, una volta accertata la falsità dell'atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi, non potendosi dare luogo, nello stesso giudizio di cassazione, ad una mera declaratoria di “invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito”, laddove la nozione di prova, dovendosi correlare al tipo di vizio di cui si dimostri che la sentenza è risultata essere affetta, può essere costituita anche dalla relata di notificazione di un atto processuale, allorchè il vizio della sentenza derivi dalla violazione della norma sul procedimento che prevede la notificazione dell’atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)