Sez. 3, Sentenza n. 22517 del 23/10/2014 (Rv. 633282 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE | Deduzione di falsità di atti del procedimento di merito - Querela di falso in via principale - Necessità - Rimedi avverso la sentenza fondata sulla falsità successivamente accertata - Revocazione ex art. 395, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. - Configurabilità - Richiesta di declaratoria di "invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito" in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE
Nel giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito (nella specie, per asserita falsità delle sottoscrizioni del mandato relativo all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), la querela di falso va proposta in via principale, in quanto l'impugnazione per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., costituisce, una volta accertata la falsità dell'atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi, non potendosi dare luogo, nello stesso giudizio di cassazione, ad una mera declaratoria di "invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)