Sez. L, Sentenza n. 12808 del 01/12/1992 (Rv. 479815 - 01)
Avvocato e procuratore - Previdenza | Adeguamento delle pensioni ex art. 16 legge n. 576 del 1987 - Disciplina - Adeguamento corrispondente al primo decreto emesso dopo la maturazione del diritto a pensione - Trattamenti con maturazione in epoca successiva a quella considerata dal decreto ministeriale ricognitivo della variazione dell'indice I.S.T.A.T. - Estensione.
Avvocato e procuratore - Previdenza
In tema di previdenza forense, il sistema di adeguamento delle pensioni introdotto dall'art. 16 della legge 20 settembre 1987, n. 576 - che prevede aumenti annuali, da determinarsi con apposito decreto ministeriale ricognitivo della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e da corrispondersi con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso - comporta che possono fruire dell'adeguamento corrispondente al primo decreto emesso dopo la maturazione del diritto a pensione anche quei trattamenti per i quali il momento di tale maturazione si collochi in epoca successiva a quella considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 16, DM Lavoro e previdenza sociale 02/07/1984
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)