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Sez. U, Sentenza n. 8684 del 04/10/1996 (Rv. 499919 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Adeguamento delle pensioni ex art. 16 della legge n. 576 del 1987 - Disciplina - Titolari di diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del D.M. ricognitivo della variazione dell'indice ISTAT - Diritto a fruire dell'adeguamento determinato dal medesimo D.M. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499919-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In tema di pensioni a carico della Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, il sistema di adeguamento introdotto dall'art. 16 della legge 20 settembre 1980 n. 576 - che prevede aumenti annuali, da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e da corrispondersi con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso - comporta che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale possono fruire dell'adeguamento ivi determinato pur essendo l'epoca di riferimento - considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione - anteriore al momento di maturazione del diritto.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)