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Sez. L, Sentenza n. 17813 del 04/06/2026 (Rv. 679437-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Assegno per il nucleo familiare - Cittadini extracomunitari residenti in Italia - Convenzione Italia-Jugoslavia del 14 novembre 1957 - Categorie di aventi diritto - Lavoratori e titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente - Assimilazione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679437-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

L'assegno per il nucleo familiare richiesto da cittadino extracomunitario residente in Italia, cui è applicabile la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia del 14 novembre 1957, va riconosciuto sia se trattasi di lavoratore dipendente effettivo, che di titolare di un trattamento previdenziale derivante da lavoro dipendente, in ragione del combinato disposto degli artt. 1, n. 4, e 23 di detta Convenzione e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, che prevede l'assimilazione di tali categorie. (Fattispecie relativa a cittadino di Stato già appartenente alla Repubblica Federale jugoslava, percettore di indennità di disoccupazione agricola per l'anno di riferimento).

Legge 11/06/1960 num. 885 art. 1, Legge 11/06/1960 num. 885 art. 23, Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST., Tratt. Internaz. 14/11/1957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)