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Sez. L - , Ordinanza n. 33016 del 09/11/2022 (Rv. 666017 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Assegno al nucleo familiare - Stranieri in possesso dal permesso di soggiorno di lungo periodo - Riconoscimento - Requisiti - Residenza dei familiari in Italia - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666017-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

L'assegno per il nucleo familiare in favore dei cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia non è subordinato al fatto che i familiari siano ivi residenti, in quanto l'efficacia diretta dell'art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE, come interpretato dalla CGUE (sentenza 25.11.2020 in causa C-303/19), impone la parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani per i quali la residenza dei familiari in Italia non costituisce condizione per l'erogazione del beneficio; ne consegue la disapplicazione dell'art. 2, comma 6-bis, della l. n. 153 del 1988, nella sua formulazione vigente "ratione temporis", laddove subordina a questa condizione il diritto alla prestazione suddetta.

Legge 13/05/1988 num. 153 art. 2 com. 6, Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE del 2003 num. 109 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)