Sez. U, Sentenza n. 6925 del 12/05/1995 Ud. (dep. 16/06/1995) Rv. 201302 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Senza rinvio - Effetti | Annullamento senza rinvio della declaratoria d'inammissibilità della istanza di rimessione pronunciata dal giudice "a quo" - Possibilità per la cassazione di ritenere il giudizio - Sussistenza - Ragioni.
Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Senza rinvio - Effetti
Qualora il giudice, cui sia stata presentata richiesta di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., abbia irritualmente provveduto a dichiararne l'inammissibilità, la Corte di cassazione, annullata l'ordinanza impugnata, può decidere direttamente nel merito dell'istanza, in applicazione del principio generale, desumibile dagli artt. 620, lett. i), e 621 cod. proc. pen., secondo il quale, nel caso in cui altro giudice abbia pronunciato in materia di sua competenza la Corte procede all'annullamento senza rinvio e ritiene il giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 47 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. I, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620 lett. I, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)