Sez. 4, Ordinanza n. 1634 del 10/06/1997 Cc. (dep. 27/06/1997) Rv. 207925 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Richiesta di archiviazione del P.M. - Opposizione della parte offesa - fissazione dell'udienza in camera di consiglio - obbligo del G.I.P. - Esclusione.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
Qualora nel procedimento pretorile sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. il G.I.P. non ha l'obbligo di fissare, a differenza del G.I.P. presso il tribunale, l'udienza in camera di consiglio ma può decidere con ordinanza "de plano", in base ad un contraddittorio meramente cartolare, in coerenza con il principio di semplificazione del procedimento pretorile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 554 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)