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Sez. 3, Sentenza n. 1007 del 27/02/1978 (Rv. 390344 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CLAUSOLA DI SCONTO ANTICIPATO - DENUNCIA DEL PRIMO SINISTRO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DI UNA QUOTA INTEGRATIVA DEL PREMIO - OMESSO PAGAMENTO - CONSEGUENZE - CLAUSOLA IMPLICANTE LA PERDITA PER L'ASSICURATO DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO GIA ACQUISITO - NULLITA.*
Stato
decisa il 1978-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390344-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CLAUSOLA DI SCONTO ANTICIPATO - DENUNCIA DEL PRIMO SINISTRO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DI UNA QUOTA INTEGRATIVA DEL PREMIO - OMESSO PAGAMENTO - CONSEGUENZE - CLAUSOLA IMPLICANTE LA PERDITA PER L'ASSICURATO DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO GIA ACQUISITO - NULLITA.*

In un contratto di Assicurazione della responsabilita civile, nel quale, per effetto della clausola del cosiddetto "sconto anticipato", il premio viene corrisposto dall'assicurato in misura ridotta alla conclusione del contratto ed in quota integrativa entro un certo termine dalla denuncia del primo sinistro, l'omesso pagamento di tale quota integrativa del premio deve essere disciplinato - in via analogica - a termini del secondo comma dell'art 1901 cod civ, che regola l'ipotesi dell'omesso pagamento dei premi o delle rate successive al primo - e, conseguentemente, importando la sospensione della garanzia assicurativa solo dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza dell'Obbligo di pagamento, non determina per l'assicurato la perdita del diritto all'indennizzo gia acquisito per l'operativita della garanzia all'atto del sinistro e neppure condiziona il correlativo Obbligo dell'assicuratore alla riscossione della quota integrativa. Pertanto, e nulla a termini dell'art 1932 cod civ la clausola contrattuale, che per il mancato pagamento della quota integrativa del premio, anticipatamente scontato, entro un certo termine (nella specie: quindici giorni) dalla denuncia del sinistro, prevede la perdita per l'assicurato del diritto all'indennita, in quanto tale patto di decadenza eccede abnormemente in senso sfavorevole all'assicurato le sanzioni, sancite dalla norma inderogabile dell'art 1901 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)