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Sez. 1, Sentenza n. 4583 del 08/08/1979 (Rv. 401096 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO INIZIALE DEL PREMIO O DELLA PRIMA RATA E MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE SUCCESSIVE - CONSEGUENZE RISPETTIVE - CLAUSOLA COSIDDETTA DI ABBUONO - MANCATO PAGAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA - EFFETTI - DISCIPLINA EX ART 1901, SECONDO COMMA, COD CIV - APPLICABILITA - CARATTERE INDEROGABILE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA DI NON OPERATIVITA DELLA GARANZIA ASSICURATIVA IN CASO DI DENUNCIA DI SINISTRO NON ACCOMPAGNATA DAL CONTESTUALE VERSAMENTO DELLA SOMMA OGGETTO DELLA CLAUSOLA DI ABBUONO - NULLITA.*
Stato
decisa il 1979-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401096-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO INIZIALE DEL PREMIO O DELLA PRIMA RATA E MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE SUCCESSIVE - CONSEGUENZE RISPETTIVE - CLAUSOLA COSIDDETTA DI ABBUONO - MANCATO PAGAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA - EFFETTI - DISCIPLINA EX ART 1901, SECONDO COMMA, COD CIV - APPLICABILITA - CARATTERE INDEROGABILE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA DI NON OPERATIVITA DELLA GARANZIA ASSICURATIVA IN CASO DI DENUNCIA DI SINISTRO NON ACCOMPAGNATA DAL CONTESTUALE VERSAMENTO DELLA SOMMA OGGETTO DELLA CLAUSOLA DI ABBUONO - NULLITA.*

In un contratto di Assicurazione, il mancato pagamento iniziale del premio o della prima rata di esso determina a norma del primo comma dell'art 1901 cod civ la sospensione immediata dell'efficacia del contratto di Assicurazione, mentre, ove un pagamento sia stato effettuato e l'Assicurazione, secondo le intese contrattuali, ha avuto regolare corso per un certo periodo di tempo, il mancato pagamento delle rate successive alla scadenza determina un inadempimento successivo e l'applicabilita del secondo comma del citato art 1901 cod civ, per il quale l'Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Pertanto, ove l'assicurato, in virtu di una clausola cosiddetta di abbuono, non sia obbligato a pagare all'inizio le somme corrispondenti al medesimo, ma tale Obbligo sorga in un momento successivo (nella specie, al momento dell'effettuazione della denunzia del sinistro), il mancato pagamento di tale somma rientra nel campo di applicazione del citato secondo comma dell'art 1901 cod civ. quest'ultima disposizione, essendo inderogabile a norma del successivo art 1932 cod civ, determina, inoltre, la nullita della clausola che preveda la non operativita della garanzia assicurativa ove la denunzia del sinistro non sia accompagnata dal contestuale versamento della somma oggetto della clausola di abbuono. (V 2832/72, mass n 360533 sulla prima parte; (V 1007/78, mass n 390344 sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)