Sez. 2, Sentenza n. 12621 del 21/12/1993 (Rv. 484805 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - In genere | Possesso della cosa - Conseguimento immediato da parte del compratore - Necessità - Esclusione - Protrazione del godimento della cosa da parte dell'alienante - "Animus rem sibi habendi" ovvero detenzione "nomine alieno" - Accertamento - Necessità.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - In genere
Nel negozio traslativo della proprietà o di altro diritto reale non è ravvisabile un costituto possessorio implicito, nel senso che al trasferimento del diritto a favore dell'acquirente segua immediatamente il possesso della cosa, perché tale trasferimento costituisce, ai sensi dell'art. 1476 cod. civ., l'oggetto di una specifica obbligazione del venditore per il cui adempimento non sono previste forme tipiche. Pertanto, nel caso in cui si protragga il godimento della cosa da parte dell'alienante, occorre indagare caso per caso, secondo il comportamento delle parti e alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione da parte dell'alienante dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall'"animus rem sibi habendi", ovvero configuri una detenzione "nomine alieno".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)