Sez. 2, Sentenza n. 1156 del 15/02/1996 (Rv. 495850 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Negozio traslativo della proprietà o di altro diritto reale - Protezione del godimento della cosa da parte dell'alienante - Costituto possessorio implicito - Esclusione - "Animus rem sibi Habendi" ovvero detenzione "nomine alieno" - Accertamento - Necessità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE
Nel negozio traslativo della proprietà o di altro diritto reale non è ravvisabile, nel caso in cui si protragga il godimento della cosa da parte dell'alienante, un costituto possessorio implicito, occorrendo indagare, caso per caso, secondo il comportamento delle parti e le clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione da parte dell'alienante dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall'"animus sibi habendi" ovvero configura una mera detenzione "nomine alieno".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)