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Sez. 1, Sentenza n. 19088 del 11/09/2007 (Rv. 599271 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Conto corrente bancario - Fallimento del titolare del conto corrente bancario - Rimessa sul conto corrente da parte di un terzo - Revocabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599271-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

La rimessa effettuata da un terzo sul conto corrente del debitore, poi fallito, è, ai fini della revocatoria fallimentare, un atto neutro, poichè può trovare giustificazione tanto nell'adempimento di una propria obbligazione, se chi effettua la rimessa ha garantito l'esposizione del correntista, quanto ancora nell'adempimento di terzo dell'obbligazione del correntista; pertanto, la predetta rimessa non può essere valutata prescindendo dalle ragioni che hanno determinato il terzo ad effettuarla.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1852

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)