diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13092 del 22/05/2008 (Rv. 603908 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Conto corrente bancario - Fallimento del titolare - Rimesse sul conto corrente da parte di un terzo - Revocabilità - Condizioni - Utilizzo di provvista del debitore ovvero esercizio della rivalsa prima del fallimento - Necessità - Sussistenza - Fattispecie in tema di adempimento, da parte del terzo acquirente di immobile ipotecato, di obbligazione ipotecaria preesistente verso la banca.
Stato
decisa il 2008-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603908-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., quando risulti che attraverso tali atti il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha adempiuto ad un'obbligazione, per quanto già gravante sul debitore, in relazione ad un rapporto esistente con la banca creditrice, per evitare le conseguenze cui l'esporrebbe l'inadempimento, dunque nel proprio interesse. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento al pagamento effettuato in favore della banca creditrice del fallito da un terzo acquirente di immobili ipotecati in favore della banca stessa, al fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca, in difetto di prova che la rimessa costituisse anche il pagamento del prezzo della compravendita).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)