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Sez. 2, Sentenza n. 290 del 16/02/1970 Ud. (dep. 28/10/1970) Rv. 115543 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO -MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - TENTATIVO -FURTO TENTATO E FURTO CONSUMATO - DISTINZIONE - ELEMENTI SPAZIALE E TEMPORALE - RILEVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115543-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO -MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - TENTATIVO -FURTO TENTATO E FURTO CONSUMATO - DISTINZIONE - ELEMENTI SPAZIALE E TEMPORALE - RILEVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Ai fini della distinzione tra furto tentato e furto consumato non hanno alcuna Rilevanza l'elemento spaziale e l'elemento temporale, poiche il furto si consuma con la sottrazione della cosa alla disponibilita del detentore e l'impossessamento di essa da parte dell'agente, sia pure per breve tempo. Pertanto, deve rispondere di furto consumato e non di furto tentato, anche colui che, dopo avere messe in tasca le cose sottratte, non sia riuscito ad allontanarsi dal luogo della sottrazione per il pronto intervento della polizia giudiziaria. (Conf 113015, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)