Sez. 2, Sentenza n. 2626 del 04/05/1982 Ud. (dep. 25/03/1983) Rv. 158071 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INDIVIDUAZIONE - IMPOSSESSAMENTO DELLA COSA - MANCATO CONSEGUIMENTO DELLA LOCUPLETAZIONE SPERATA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN TEMA DI FURTO IN APPARTAMENTO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INDIVIDUAZIONE - IMPOSSESSAMENTO DELLA COSA - MANCATO CONSEGUIMENTO DELLA LOCUPLETAZIONE SPERATA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN TEMA DI FURTO IN APPARTAMENTO.*
Il furto deve ritenersi consumato allorché si sia verificato, anche per un tempo breve, purché giuridicamente apprezzabile, l'impossessamento della cosa da parte del ladro con il correlativo spossessamento del derubato. A nulla rileva che il ladro non abbia potuto trarre dall'Azione criminosa l'ingiusta locupletazione sperata. (nella fattispecie l'imputato era stato sorpreso dalla polizia in un appartamento mentre stava ancora rovistando nei cassetti di un mobile, ma aveva già riposto in tasca il denaro e gli oggetti preziosi di cui si era impossessato. La Cassazione ha rigettato il ricorso tendente a far qualificare il fatto come tentativo di furto). (V mass n 150432; (V mass n 138998; (Conf mass n 131873; (Conf mass n 115543).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)