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Sez. 3, Sentenza n. 9131 del 27/05/1997 Ud. (dep. 09/10/1997) Rv. 209361 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Norme tecniche per costruzioni in zone sismiche - Modifica - Successione temporale di leggi disciplinata dall'art. 2 cod.pen. - Sussistenza - Fattispecie: pretesa inapplicabilità.
Stato
decisa il 1997-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209361-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

Le norme tecniche per costruzioni in zone sismiche, stabilite nei decreti interministeriali di cui agli artt. 1 e 3 Legge 2 febbraio 1974, n.64, integrano la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 20 della stessa Legge. Pertanto la modifica di tali norme tecniche configura una successione temporale di leggi, che è disciplinata dall'art. 2 cod.pen.. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza con la quale il Pretore aveva escluso l'applicabilità delle nuove norme tecniche in materia antisismica stabilite con D.M. 16 gennaio 1996 - che ha espressamente modificato quelle stabilite col precedente D.M. 24 gennaio 1986 - nella considerazione che le modificazioni delle norme integratrici di una norma penale in bianco (com'è quella dell'art. 20 Legge n. 64 del 1974) non configurano un'ipotesi di successione di leggi nel tempo disciplinata dall'art. 2 cod.pen., la S.C. ha ritenuto che, in applicazione del principio sopra enunciato, il Pretore doveva verificare se la condotta contestata all'imputato era (ancora) in contrasto con le norme tecniche stabilite con il D.M. 16 gennaio 1996 e se, quindi, configurava il reato di cui all'art.20 citata legge n. 64 del 1974).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST., DM Lavori pubblici 16/01/1996

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)