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Sez. 3, Sentenza n. 4176 del 29/01/1998 Ud. (dep. 07/04/1998) Rv. 210696 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Fonti extrapenali integratrici della fattispecie - Modifica - Successione temporale di leggi - Art. 2 cod.pen. - Applicabilità- Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210696-01

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Per norma incriminatrice si intende la norma che definisce la struttura essenziale e circostanziale del reato, comprese le fonti extrapenali che contribuiscono ad integrare la fattispecie penale.Pertanto qualsiasi modifica delle fonti integratrici comporta un mutamento della norma incriminatrice, mutamento che è disciplinato dai principi stabiliti dall'art. 2 cod.pen. (Fattispecie in tema di liberalizzazione del prezzo di vendita del pane operato con la delibera CIPE del 3 agosto 1993, che ha così modificato il contenuto precettivo dell'art. 14 del D.Lgs.C.P.S.15 settembre 1947 n.896, che punisce gli esercenti che pongono in vendita merci a prezzi superiori a quelli stabiliti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 15/09/1947 num. 896 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)