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Sez. 3, Sentenza n. 38072 del 10/10/2002 Cc. (dep. 13/11/2002) Rv. 222558 - 01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Apparecchi da trattenimento e da giuoco di abilità - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 2002-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222558-01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE

Ai fini della qualificazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici quali apparecchi leciti da trattenimento e da giuoco di abilità, ai sensi dell'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), come modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, il limite del costo della partita, un euro, deve aggiungersi all'elemento dell'abilità e del trattenimento affinché il giuoco possa rientrare nella categoria di quelli leciti, atteso che l'uso della congiunzione "e", nel comma 5 del citato articolo, indica un ulteriore elemento di qualificazione esclusivamente in relazione a quei giochi nei quali sia prevalente il dedotto elemento della abilità e del trattenimento. (Cfr. Cass. Sez. III c.c. 3/10/02 n. 1184, dep. 18/11/02, in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 721 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)