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Sez. 3, Sentenza n. 9498 del 02/02/2001 Cc. (dep. 07/03/2001) Rv. 218712 - 01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Apparecchi da trattenimento e di abilità - Definizione legale - Prevalenza dell'abilità sull'alea - Necessità - Ulteriori requisiti - Costo della partita inferiore ad un euro - Possibilità di vincite non superiori a dieci partite.
Stato
decisa il 2001-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218712-01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE

In materia di gioco d'azzardo, la definizione legale degli apparecchi leciti è circoscritta, oltre che dalla prevalenza dell'abilità sull'alea, da ulteriori limitazioni concernenti sia il costo della partita, che non deve superare un euro, sia il premio; in tal previsione gli apparecchi automatici o elettronici da gioco (di abilità) divengono illeciti, pur se fine di trattenimento e di abilità prevale sull'alea, allorché consentono di vincere un premio consistente nel prolungamento o nella ripetizione della partita oltre le dieci volte.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)