diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24386 del 10/08/2023 (Rv. 668804 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Sanzioni amministrative di cui alla l.r. Veneto n. 63 del 1993 - Trasporto di persone in assenza di specifica autorizzazione al servizio pubblico di linea per via d’acqua – Violazione ex art. 43, lett. a) - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668804-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO

In tema di sanzioni amministrative, nel caso di imbarcazione autorizzata soltanto al trasporto di cose per conto terzi, costituisce violazione dell'art. 43, lett. a), della l.R. Veneto n. 63 del 1993, il trasporto di passeggeri con relativi bagagli in quanto, ancorché la licenza di navigabilità contempli l'indicazione della portata massima di 5 persone compreso l'equipaggio, tale previsione si riferisce alla sola ipotesi della necessità di presenza a bordo di altre persone oltre l'equipaggio per assicurare l'espletamento del servizio di trasporto delle cose in sicurezza: in assenza di questo nesso strettamente funzionale, nessuno è trasportabile al mero scopo di trasferimento da un luogo all'altro su natante autorizzato al trasporto di cose.

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 43, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 30, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)