Sez. 1, Sentenza n. 4114 del 02/03/2016 (Rv. 638801 - 01)
BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Sanzioni amministrative - Opposizione - Prova dell'elemento soggettivo - Presunzione di colpa ex art. 3 della l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Prova contraria - Onere a carico dell'opponente - Fattispecie.
BORSA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il d.lgs. n. 58 del 1998 individua una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate su mere condotte considerate doverose, sicché il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazione dell'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suitas" della condotta inosservante, per cui, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della l. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sanzione comminata nei confronti di un intermediario finanziario che, avendo il dovere di garantire l'istituzione di un adeguato sistema di controllo di gestione da parte dell'emittente nella sua qualità di "sponsor" della quotazione e responsabile del collocamento dei titoli, non poteva andare esente da colpa sebbene si fosse affidato alle valutazioni di una società di revisione dallo stesso incaricata).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 95, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 191, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)