Sez. 1, Sentenza n. 3110 del 22/03/1991 (Rv. 471404 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Pagamento di debiti del fallito effettuato da un terzo - Revocabilità - Condizioni.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito effettuato da un terzo è ammissibile soltanto nei casi in cui il terzo, dopo aver pagato, si sia rivalso verso il fallito prima della dichiarazione del fallimento, comportando la soddisfazione dell'originario creditore del fallito con la sottrazione del denaro di quest'ultimo alla massa dei creditori, mentre ove la rivalsa del terzo non abbia luogo, non si verifica alcuna lesione della "par condicio creditorum", non venendo in alcun modo modificato l'ammontare dei crediti ammessi alla ripartizione dell'eventuale attivo, una volta che al posto dell'originario creditore viene ad insinuarsi il terzo, per lo stesso ammontare e con i medesimi diritti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)