Sez. 1, Sentenza n. 10269 del 04/08/2000 (Rv. 539199 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Società emittente carta di credito - Pagamenti effettuati in favore di terzi per conto del titolare della carta - Revocatoria fallimentare - Ammissibilità - Portata - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
La società emittente la carta di credito, una volta eseguiti i pagamenti in favore di terzi per conto del titolare della carta stessa, diviene a sua volta creditrice di costui. Ne consegue che è assoggettabile a revocatoria fallimentare il pagamento di tale debito eseguito dal titolare della carta poi fallito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)