Sez. 2, Sentenza n. 409 del 15/01/2000 (Rv. 532875 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Obbligo di motivazione del giudice - Estremi.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
La liquidazione del danno con criterio equitativo non postula necessariamente l'impossibilità assoluta di stimare con esattezza l'entità del danno dovendo il giudice ricorrervi anche quando in relazione alla peculiarità del fatto dannoso la precisa determinazione del danno riesca difficoltosa. Nè il giudice è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un necessario rapporto di conseguenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)