Sez. 2, Sentenza n. 8827 del 18/06/2002 (Rv. 555149 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Applicazione - Presupposti - Impossibilità assoluta di determinare con esattezza l'ammontare del danno - Necessità - Esclusione - Valutazione equitativa - Dimostrazione analitica della corrispondenza del danno liquidato agli elementi presi in esame - Necessità - Esclusione - Considerazione globale delle emergenze processuali - Sufficienza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno (provocato nel caso di specie dalla diminuzione nella fruizione dei servizi comuni determinata dalla edificazione di due appartamenti sulla una terrazza di copertura di un fabbricato condominiale), il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e nell'operare la valutazione equitativa egli non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)