Sez. 3, Sentenza n. 3535 del 10/06/1982 (Rv. 421514 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - COABITAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - COABITAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
La coabitazione, che comporti la necessità di disporre di un proprio appartamento ed è idonea a legittimare il recesso dal contratto di locazione, può derivare da un rapporto di mera ospitalità, ma anche configurarsi quando ciascuno dei conviventi abbia un proprio autonomo titolo all'occupazione dell'immobile e ciò determini il concorso degli aventi diritto in una situazione di compossesso e di godimento congiunto dell'alloggio, non altrimenti evitabile.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)