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Sez. 3, Sentenza n. 3535 del 10/06/1982 (Rv. 421514 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - COABITAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421514-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - COABITAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La coabitazione, che comporti la necessità di disporre di un proprio appartamento ed è idonea a legittimare il recesso dal contratto di locazione, può derivare da un rapporto di mera ospitalità, ma anche configurarsi quando ciascuno dei conviventi abbia un proprio autonomo titolo all'occupazione dell'immobile e ciò determini il concorso degli aventi diritto in una situazione di compossesso e di godimento congiunto dell'alloggio, non altrimenti evitabile.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)