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Sez. 3, Sentenza n. 4027 del 11/06/1983 (Rv. 428973 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - COABITAZIONE TRA CONGIUNTI - STATO DI DISAGIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428973-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - COABITAZIONE TRA CONGIUNTI - STATO DI DISAGIO - SUSSISTENZA.*

La coabitazione tra congiunti, quando non sia in funzione di un reciproco diritto-dovere di vivere sotto lo stesso tetto, costituisce di per sè uno stato di urgente necessità, che abilita il locatore a far valere la cessazione della proroga legale, perché il fatto stesso della coabitazione crea una situazione di disagio, aggravantesi nel tempo, data, tra l'altro, la limitazione di libertà che essa di regola comporta. (Conf 5338/82, mass n 423127; (Conf 5382/82, mass n 423125; (Conf 3535/82, mass n 421514; (Conf 950/82, mass n 418810; (Conf 2612/81, mass n 413383; (Conf 604/81, mass n 411089; (Conf 126/81, mass n 410521; (Conf 4950/80, mass n 408824).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)