Sez. 1, Sentenza n. 1428 del 30/05/1966 (Rv. 322837 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - POTERI DELLA COMMISSIONE CENTRALE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA - RICORSO PER CASSAZIONE PER VIZIO DI MOTIVAZIONE CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - POTERI DELLA COMMISSIONE CENTRALE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA - RICORSO PER CASSAZIONE PER VIZIO DI MOTIVAZIONE CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE - LIMITI.*
Gli artt. 46 e segg. del R.d. 8 luglio 1937, n. 1516, affidano alla commissione centrale delle imposte soltanto il controllo di legitimita sulle decisioni di secondo grado. Le sentenze della commissione centrale, pertanto possono essere impugnate davanti al supremo collegio per omessa motivazione soltanto per non avere preso in esame la censura di vizio di motivazione sollevata contro la pronuncia di merito, ma non anche per non avere motivato su un apprezzamento di merito che esulava dalla Competenza della commissione stessa, essendo al riguardo incensurabile la sentenza di secondo grado. *
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)