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Sez. 1, Sentenza n. 4453 del 08/07/1986 (Rv. 447205 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - COMMISSIONE CENTRALE - POTERI - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447205-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - COMMISSIONE CENTRALE - POTERI - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Nelle controversie di valutazione, in materia tributaria, la commissione centrale non può conoscere di questioni di fatto attinenti a valutazione estimativa (art. 26 d.P.R. n. 636 del 1972) e può pertanto controllare la decisione di secondo grado soltanto sotto il profilo della violazione di legge e della sufficienza della motivazione. Conseguentemente, nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione può essere soggetta a censura unicamente la correttezza di tale controllo limitatamente al riesame delle questioni di diritto già proposte in quella Sede ed alla verifica del giudizio dato, dalla commissione centrale, in ordine alla congruità della motivazione di quella di secondo grado. (V 4758/83, mass n 429635; (V 1428/66, mass n 322837).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)