Sez. 4, Sentenza n. 2050 del 25/11/2003 Cc. (dep. 22/01/2004) Rv. 227670 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE | Quantificazione del "danno" - Applicabilità del massimo indennizzabile previsto per la riparazione dell'ingiusta detenzione (art. 315 comma secondo cod. proc. pen.) - Esclusione - Ragione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RIPARAZIONE DELL'ERRORE GIUDIZIARIO - IN GENERE
Nel procedimento per la quantificazione della riparazione dell'errore giudiziario ex artt. 643 e segg. cod. proc. pen., non può applicarsi, in via analogica, la disposizione contenuta nell'art. 315 comma secondo cod. proc. pen., che prevede la fissazione di un tetto massimo per l'entità dell'indennizzo da ingiusta detenzione, in quanto si tratta di una norma di carattere eccezionale, che si giustifica in relazione ad una situazione in cui il titolo privativo della libertà ha carattere provvisorio, soggetto a verifiche successive, ma che non può trovare spazio nel procedimento di riparazione dell'errore giudiziario, le cui conseguenze negative sono ben più gravi, perché provocate da una condanna non più soggetta ad impugnazione e in grado di rimuovere la presunzione di non colpevolezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 643, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 646 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 646, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)