Sez. 4, Sentenza n. 1911 del 22/11/1994 Cc. (dep. 29/12/1994) Rv. 200002 - 01
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - In genere | Quantificazione dell'indennizzo - Criterio essenziale - Rapporto tra durata della detenzione e somma massima attribuibile - Ragioni - Differenze con il risarcimento derivante da fatto delittuoso - Da responsabilità civile del magistrato - Da riparazione errore giudiziario.
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - In genere
In materia di quantificazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione, il parametro essenziale da tenere in considerazione è il rapporto tra durata della privazione della libertà e somma massima posta a disposizione dal legislatore. Il dato aritmetico ricavato da tale operazione, rapportato al caso concreto, può subire aggiustamenti, in più o in meno, in relazione alla valutazione di circostanze accessorie sia di carattere obiettivo (autorizzazione al lavoro o meno, detenzione carceraria o domiciliare etc.) che soggettive, purché inerenti a valori effettivamente socialmente apprezzabili e non connessi alle condizioni socio-economiche del soggetto. L'ordinamento conosce infatti una tutela risarcitoria gradata per la ingiusta limitazione della libertà. La limitazione derivante da condotte costituenti reato (del giudice o di altri) corrisponde ad un risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali (materiali e morali) e non, secondo le disposizioni del codice civile; alla limitazione derivante dal comportamento doloso o colposo del magistrato, non costituente reato, corrisponde una tutela risarcitoria integrale, che esclude il danno morale, risarcibile solo in correlazione a un fatto reato; vi è poi la riparazione dell'errore giudiziario, per il quale non vengono indicati limiti massimi di quantificazione e che deve commisurarsi alla durata dell'espiazione della pena (non necessariamente privativa di libertà) e alle conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna; infine, quale sistema indennitario di chiusura, l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa e perciò la quantificazione dell'indennizzo, correlata alla sola privazione della libertà, deve, in relazione al principio di uguaglianza degli uomini avanti alla legge, tendenzialmente adeguarsi, salvo gli aggiustamenti indicati, alla durata della carcerazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)