Sez. U, Sentenza n. 2711 del 11/10/1963 (Rv. 264188 - 01)
ATTO AMMINISTRATIVO - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - FUNZIONE - EFFETTI - NOZIONI PRIVATISTICHE DEL MANDATO E DELLA RAPPRESENTANZA - INAPPLICABILITA.*
ATTO AMMINISTRATIVO - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - FUNZIONE - EFFETTI - NOZIONI PRIVATISTICHE DEL MANDATO E DELLA RAPPRESENTANZA - INAPPLICABILITA.*
La 'delegazione amministrativà costituisce un istituto peculiare del diritto pubblico, e non e assimilabile al mandatò onde, non possono applicarsi alle situazioni effettuali cui essa da luogo i principi privatistici, relativi al mandato ed alla rappresentanza. La delegazione, che puo essere 'interorganicà oppure 'intersoggettivà, secondo che sia operativa nell'ambito di uno stesso ente pubblico o fra enti diversi, e uno strumento in virtu del quale, consentendolo la legge, l'organo o l'ente, investito in via originaria della Competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce, autoritativamente ed unilateralmente, ad altro organo o ad altro ente una Competenza (derivata) in ordine alla stessa materia. Sotto tale aspetto, essa attribuisce al delegato la legittimazione all'Esercizio, entro i limiti prefissati nell'atto di conferimento, di poteri e di funzioni spettanti al delegante. Nella delegazione 'intersoggettivà, in conseguenza della accresciuta Competenza del soggetto giuridico delegato, la legittimazione, ancorche abbia Rilevanza esterna, perche relativa ad attivita da esplicarsi nei confronti dei terzi, non puo essere giuridicamente qualificata in base alle nozioni privatistiche del mandato e della rappresentanzà ne si puo far ricorso a tali nozioni per spiegare il fenomeno della delegazione interorganica. Nell'ipotesi di delegazione intersoggettiva l'ente delegato non opera come un organo, sia pure straordinario dell'ente delegante. L'istituto della delegazione intersoggettiva risponde ad una esigenza di decentramento e mira a realizzare una semplificazione o riduzione, sotto il profilo strutturale e funzionale, della organizzazione amministrativa e delle dimensioni dell'ente delegante. La delegazione, importando una deroga (preventivamente consentita dalla legge) alle norme sulla Competenza amministrativa, pone il delegato, nei limiti della delega e per la durata di essa, in una condizione pari a quella del delegante, il quale, a sua volta, viene a trovarsi, rispetto agli Atti di esecuzione della delega, nella posizione di soggetto investito di funzioni di controllo. Pertanto, di regola e salvo che l'atto di conferimento non disponga 'ex professò altrimenti, il primo (delegato) e investito del potere di provvedere rispetto all'oggetto della delega in nome proprio e non in veste di rappresentante dell'altro soggetto, pur se per conto e nell'interesse di questo ultimo. Di conseguenza, l'ente delegato e direttamente responsabile, nei confronti dei terzi, degli Atti posti in essere in esecuzione della delega, senza che in contrario possano aver rilievo le eventuali ripercussioni degli Atti stessi nell'ambito del rapporto (interno) con il delegante e la loro incidenza nella sfera giuridica del medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)