Sez. 1, Sentenza n. 16281 del 29/10/2003 (Rv. 567808 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA | Struttura e funzione - Differenza con il mandato - Conseguenze - Legittimazione del delegato - Contenuto e limiti.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA
La delegazione amministrativa (sia interorganica, sia intersoggettiva, secondo che essa operi nell'ambito di uno stesso ente pubblico o fra enti diversi) costituisce un istituto peculiare del diritto pubblico non assimilabile al mandato, e rappresenta uno strumento in virtù del quale (e consentendolo la legge) l'organo o l'ente investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia conferisce autoritativamente ed unilateralmente ad altro organo o ad altro ente una competenza (derivata) in ordine alla stessa materia. Ne consegue che il delegato è legittimato ad esercitare, entro i limiti prefissati nell'atto di conferimento, poteri e funzioni spettanti al delegante (nella specie, la delega delle funzioni di sindaco al segretario comunale, espressamente prevista dall'art.97 del D.lgs. 267/2000, comporta che il segretario comunale agisca come rappresentante legale dell'ente e non come mandatario del sindaco stesso).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)