Sez. 3, Sentenza n. 2283 del 05/07/1968 (Rv. 334568 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI)- RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO - INDENNITA DOVUTA ALL'APPALTATORE - DANNI RISARCIBILI.*
APPALTO (CONTRATTO DI)- RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO - INDENNITA DOVUTA ALL'APPALTATORE - DANNI RISARCIBILI.*
L'indennita che, nel caso di recesso unilaterale dal contratto di appalto da parte del committente, nel corso dell'esecuzione dell'opera, l'art. 1671 cod.civ. concede all'appaltatore, essendo comprensiva del rimborso delle spese sostenute, dell'importo dei lavori gia eseguiti e del mancato guadagno, cioe di tutto il lucro cessante e di tutto il danno emergente, abbraccia tutti quei danni che sarebbero risarcibili in caso di risoluzione per inadempimento, cosicche gli effetti del recesso unilaterale si riconducono sostanzialmente a quelli di un inadempimento, e non eccedono, quanto alla misura del danno risarcibile, quello dovuto in caso di inadempimento. Tale recesso e accordato al committente non per regolare la sua responsabilita in modo diverso che nella risoluzione per inadempimento, ma per dargli la possibilita di impedire il compimento dell'opera da parte dell'appaltatore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)