Sez. 2, Sentenza n. 5516 del 05/06/1998 (Rv. 516098 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Appalto - Ultimazione dell' opera da parte di terzi, su incarico del committente - Domanda dell' appaltatore di condanna al pagamento dei materiali - Accoglimento del giudice ai sensi dell' art. 1671 cod. civ., a titolo di spese - Violazione dell' art. 112 cod. proc. civ. - Ragioni.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se l'appaltatore chiede la condanna del committente, che ha incaricato terzi per il completamento dell' opera, al pagamento del materiale messogli a disposizione e il giudice glielo riconosce a titolo di spese, pur se configurate come debito di valuta, in applicazione dell' art. 1671 cod. civ. - a norma del quale il committente può recedere dal contratto purché indennizzi l' appaltatore per le spese, i lavori e il mancato guadagno - perché il "petitum" è l'adempimento parziale del contratto su cui si fonda, mentre l'accoglimento è sì a questo collegato, ma ha natura risarcitoria del recesso unilateralmente esercitato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)