diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2569 del 19/04/1984 (Rv. 434583 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SVOLGENTI ATTIVITÀ D'ISTRUZIONE CON LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA E CON GLI STRUMENTI PROPRI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDICATA ATTIVITÀ - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENTE GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1984-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434583-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SVOLGENTI ATTIVITÀ D'ISTRUZIONE CON LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA E CON GLI STRUMENTI PROPRI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDICATA ATTIVITÀ - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENTE GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Qualora un ente pubblico non economico svolga attività d'istruzione direttamente con la propria organizzazione pubblicistica e con gli strumenti propri dell'attività amministrativa (nella specie, corsi di alfabetizzazione della regione Lombardia), il rapporto di lavoro dei dipendenti addetti all'indicata attività ha natura di rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, in conseguenza del loro concreto inserimento nell'ambito della suddetta organizzazione, per il perseguimento delle finalità di ordine generale cui essa è destinata, mentre resta a questo fine irrilevante che la Costituzione e gestione di scuole rientri o meno fra i compiti istituzionali primari dell'ente medesimo. (V 5100/83; (V 6178/82, mass n 423858; (V 4170/80, mass n 408046).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)