Sez. U, Sentenza n. 6178 del 18/11/1982 (Rv. 423858 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INSEGNANTI ASSUNTI DA UN'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - RAPPORTO DI LAVORO - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO ED AL CONSEGUENTE RISARCIMENTO DEI DANNI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INSEGNANTI ASSUNTI DA UN'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - RAPPORTO DI LAVORO - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO ED AL CONSEGUENTE RISARCIMENTO DEI DANNI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Il rapporto di lavoro subordinato degli insegnanti assunti da una amministrazione provinciale. (nella specie, di Pisa), per lo svolgimento di corsi di istruzione artigiana e professionale, nell'Esercizio delle attribuzioni delegatele in materia dalla regione, ha natura di rapporto di pubblico impiego, ancorché venga costituito a tempo determinato e contempli l'applicabilità di contratti collettivi del settore privato, in quanto implica l'inserimento di detti insegnanti nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica della medesima amministrazione provinciale, in relazione ai suoi compiti istituzionali. Pertanto, le domande che trovino titolo immediato e diretto nel suddetto rapporto, ivi comprese quelle con le quali il dipendente deduca l'illegittimità del licenziamento e chieda il risarcimento dei relativi danni, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 4170/80, mass n 408046; (V 4252/79, mass n 400768).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 118 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 15/01/1972 num. 10, Legge Reg. Toscana 17/01/1976 num. 6, Legge Reg. Toscana 01/09/1977 num. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)