Sez. L, Ordinanza n. 20891 del 29/09/2009 (Rv. 609736 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTO | Opposizione anteriore all'inizio dell'esecuzione - Competenza per territorio - Art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTO
La competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione, proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., è determinata in base alle regole dettate dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del rinvio operato dall'art. 618-bis, primo comma, cod. proc. civ. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro, che non prevede una riserva di competenza come invece stabilita a favore del giudice dell'esecuzione dal secondo comma del medesimo art. 618-bis cod. proc. civ. per l'opposizione all'esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)