Sez. U, Ordinanza n. 841 del 18/01/2005 (Rv. 578801 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTO | Opposizione anteriore all' inizio dell'esecuzione (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) - Competenza per territorio - Art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., - Applicabilità - Foro dell'esecuzione (artt. 27, primo comma e 480, terzo comma, cod. proc. civ.) - Inapplicabilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTO
La competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., proposta prima dell'inizio della medesima (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.), è determinabile in base alle regole dettate dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., perché l'art. 618 bis, primo comma, cod. proc. civ., rinvia alle norme previste per le controversie individuali di lavoro, e non prevede una riserva di competenza del giudice dell'esecuzione, come invece dispone il secondo comma del medesimo art. 618 bis per l'opposizione all' esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi. Nè può ritenersi la competenza del giudice dell' esecuzione a decidere l'opposizione all' esecuzione non iniziata per effetto dell' art. 27, primo comma, cod. proc. civ. - a norma del quale per l'opposizione all'esecuzione è competente il giudice dell' esecuzione - perchè prima del suo inizio non è individuabile il luogo di essa, mentre il richiamo contenuto nella seconda parte dell' art. 27, primo comma, cod. proc. civ., all' art. 480, n. 3, seconda parte, dello stesso codice - secondo il quale competente a decidere l'opposizione a precetto è il giudice dell'esecuzione, se il creditore procedente ha indicato, nel precetto, la sua residenza o ha eletto domicilio nel medesimo comune - perché quest' ultima norma non è riferibile al processo del lavoro."
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)