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Sez. 3, Sentenza n. 2384 del 09/07/1968 (Rv. 334740 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - NESSO DI PROBABILITA TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO.*
Stato
decisa il 1968-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334740-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - NESSO DI PROBABILITA TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO.*

Nella ricerca e nella valutazione degli elementi indiziari e presuntivi da porre a sostegno del proprio convincimento il giudice gode del piu ampio potere discrezionale, nel senso che e libero di scegliere gli elementi che ritiene maggiormente attendibili e meglio rispondenti alla scoperta del vero e di valutarne come crede la gravita e la concludenza, altro limite non incontrando nell'Esercizio di tale suo potere se non quello derivante dall'esigenza di applicare rettamente i principi relativi alla prova per presunzioni e dedurre, quindi, dal fatto noto il fatto ignoto attraverso un procedimento logico basato sull'-id quod plerumque accidit-. Conf. Alla sent. N.2722-67, massima n. 330212.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)