Sez. 1, Sentenza n. 2722 del 11/11/1967 (Rv. 330212 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - NESSO DI PROBABILITA FRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - NESSO DI PROBABILITA FRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO.*
Nella ricerca e nella valutazione degli elementi indiziari e presuntivi da porre a sostegno del proprio convincimento il giudice gode del piu ampio potere discrezionale, nel senso che e libero di scegliere gli elementi che ritiene maggiormente attendibili e meglio rispondenti alla scoperta del vero e di valutarne come crede la gravita e la concludenza, altro limite non incontrando nell'Esercizio di tale suo potere se non quello derivante dall'esigenza di applicare rettamente i principi relativi alla prova per presunzioni e dedurre, quindi, dal fatto noto il fatto ignoto attraverso un procedimento logico basato sull'id quod plerumque accidit.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)