Sez. 5, Sentenza n. 20040 del 30/09/2011 (Rv. 619553 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Versamento di IVA in eccesso - Omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale - Diritto alle detrazioni - Perdita - Conseguenze - Diritto al rimborso - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA versata in eccesso, poiché detrazione e rimborso d'imposta sono manifestazioni alternative del medesimo diritto, ancorché non subordinate ai medesimi presupposti, al contribuente che, entro il termine di decadenza, abbia esercitato il diritto alla restituzione con richiesta di detrazione contrastata dall'Amministrazione finanziaria per inosservanza dell'obbligo di presentare la dichiarazione annuale - che risponde alla specifica funzione di consentire il controllo della correttezza della liquidazione dell'IVA stessa - non può, in caso di esito negativo del giudizio sulla detrazione, ritenersi precluso il rimborso ex art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se richiesto entro il termine di prescrizione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)