Sez. 5, Sentenza n. 1823 del 09/02/2001 (Rv. 543737 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazioni - Computo per i mesi di competenza, ma non nella dichiarazione annuale - Conseguenze - Diritto alle detrazioni - Perdita - Diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di imposta sul valore aggiunto, il contribuente che, pure avendo computato le detrazioni per i mesi di competenza, abbia omesso di computarle nella dichiarazione annuale, perde il diritto a dette detrazioni, ai sensi dell'art. 28, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fermo il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza, in applicazione dell'art. 30 comma secondo del citato d.P.R..
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)